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Arashi Hime
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CITAZIONE Art. 527 Codice Penale. Atti osceni.
527. Atti osceni. (1)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (4) [c.p. 29].
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi (5) se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (2).
Se il fatto avviene per colpa [c.p. 43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis] (3). ^
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